Assonime sul visto di conformità per la compensazione orizzontale
Pubblicato il 02 ottobre 2014
Assonime, con la circolare n.
29 del 30 settembre 2014, si sofferma sui chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.
28/E/2014, in merito al visto di conformità di cui le imprese devono munirsi nel caso intendano utilizzare in compensazione orizzontale crediti d’imposta in misura superiore a 15.000 euro.
Si ricorda che l’obbligo di apposizione del visto, ai fini della compensazione dei crediti Irpef, Ires e Irap, è stato introdotto dall’articolo 1, comma 574, della Legge n.
147/2013, mentre le relative istruzioni agenziali sono state fornite solo a ridosso del termine di scadenza per la presentazione telematica delle dichiarazioni 2014: ossia quelle relative al periodo d’imposta 2013 per le quali è scattato appunto l’obbligo del visto.
Dichiarazioni integrative
Proprio il ritardo con cui sono stati diffusi i chiarimenti ufficiali non esclude ora la possibilità per molte imprese di produrre una
dichiarazione correttiva, in particolare nei casi in cui il credito è realizzato da una società ma utilizzato da un'altra.
Con riferimento alla
cessione delle eccedenze Ires ai sensi dell'articolo 43-ter Dpr n.
602/73, la circolare 28/E/2014 ha precisato che spetta alla consolidante produrre il visto di conformità in caso di cessione delle eccedenze Ires generate dal gruppo di importo superiore a 15mila euro, mentre non è richiesto lo stesso obbligo di attestazione di conformità nel caso siano le società consolidate a trasferire alla consolidante le proprie basi imponibili senza liquidare la relativa imposta.
In assenza di istruzioni, però, alcune società consolidate hanno provveduto ugualmente, tramite professionista abilitato o organo di controllo, a certificare le proprie basi imponibili, mettendo in pratica i controlli richiesti appunto dalla circolare agenziale.
Assonime suggerisce che, in sede di prima applicazione, questi controlli già eseguiti possano soddisfare le esigenze di verifica richieste dalla norma e possano consentire alla consolidante di recepire le attestazioni senza dover replicare i controlli sottostanti.