Assonime ha fornito alcuni chiarimenti sulla disciplina dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, tenendo conto di alcune precisazioni rese dall'Agenzia delle Entrate e alla luce delle previsioni di esonero introdotte dal decreto Mef del 10 maggio 2019.
Si ricorda che il nuovo obbligo decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti Iva il cui volume d'affari realizzato nel 2018 superi i 400.000 euro, e dal 1° gennaio 2020 per i restanti soggetti.
Con la circolare n. 14 del 25 giugno 2019, l’Associazione italiana delle società per azioni analizza la disciplina dettata dall’articolo 2 del Decreto legislativo n. 127/2015, con particolare attenzione all’ambito soggettivo di applicazione dei nuovi adempimenti.
Sottolinea la circolare n. 14/2019 che per quanto riguarda i soggetti obbligati, al contrario di quanto accade per la fatturazione elettronica, il nuovo adempimento non è limitato solo ai soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio italiano, ma riguarda anche i contribuenti non residenti identificati direttamente o a mezzo rappresentante fiscale, quando esercitano attività di commercio al minuto o assimilate.
Sempre facendo un paragone con la fatturazione elettronica, si specifica poi che i soggetti esonerati dall’emissione dell’e-fattura (esempio, minimi e forfetari) non sono esonerati anche dai nuovi adempimenti in tema di trasmissione dei corrispettivi. Tali soggetti, infatti, potranno decidere di emettere fatture, in formato cartaceo, in alternativa rispetto ai corrispettivi telematici.
Sul punto Assonime auspica un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, che si era espressa sull’argomento con la risposta ad interpello n. 149/2019, secondo la quale i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni al dettaglio o assimilate possono decidere di certificare le operazioni mediante fattura, facendo venir meno, in tal modo, l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.
Nella circolare n. 14 di Assonime viene, poi, analizzato il contenuto del DM 10 maggio 2019, con cui sono state individuate le operazioni esonerate, anche se temporaneamente, dall’obbligo di corrispettivo telematico.
Si tratta per esempio delle operazioni già esonerate dagli obblighi di certificazione fiscale (art. 2, DPR 696/96) oppure le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito per le quali il biglietto di trasporto assume funzione di certificazione fiscale e, fino al 31 dicembre 2019, anche le operazioni “collegate e connesse”
Ancora una volta Assonime auspica precisazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria non essendo chiaro cosa debba intendersi con tale locuzione. Inoltre, vista l’oggettiva difficoltà di assolvere agli obblighi della trasmissione automatica dei corrispettivi, l’Associazione vorrebbe che fosse estesa anche alle prestazioni rese durante i trasporti nazionali l’esclusione dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione già previsto per quelle effettuate a bordo di navi, treni e aerei durante trasporti internazionali.
Infine, un dubbio che si spera venga presto sciolto dall’Agenzia riguarda l’individuazione del soggetto che può beneficiare del credito di imposta spettante per l’acquisto dei registratori telematici quando l’acquirente è una società che opera tramite negozi in franchising e, prima, acquista direttamente per, poi, cedere in comodato d’uso gli apparecchi.
Per Assonime, il credito d’imposta dovrebbe essere riconosciuto al soggetto acquirente e non ai singoli negozianti, essendo quest'ultimo che ha supportato il costo e che riceve e registra a fini Iva la relativa fattura.
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