In data 5 marzo 2018, Assonime ha pubblicato la circolare n. 7/2018, nella quale si passa in rassegna il contenuto del Regolamento Consob del 19 gennaio 2018, adottato con delibera n. 20267, emanato in attuazione del Dlgs n. 254/2016.
Il citato decreto legislativo ha attuato nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria 2014/95/UE sulla rendicontazione non finanziaria delle imprese.
Il Dlgs n. 254/2016, che è entrato in vigore il 25 gennaio 2017 e le cui disposizioni si applicano agli esercizi finanziari a partire dal 1° gennaio 2017, prevede che le società sono tenute a rendere pubbliche le informazioni sulle politiche adottate e i risultati ottenuti in materia ambientale e sociale, nonché quelle attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione, sia attiva sia passiva.
La dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario potrà essere inclusa nella relazione sulla gestione oppure in una relazione distinta.
Lo stesso provvedimento normativo ha attribuito alla Consob il potere di emanare un regolamento di attuazione. Così, con il Regolamento n. 20267/2018, la Commissione nazionale per le Società e la Borsa ha definito:
A completamento del quadro normativo e regolamentare circa il nuovo obbligo - per le imprese individuate dal Dlgs n. 254/2016 di redigere dallo scorso anno la dichiarazione contenente le informazioni non finanziarie “rilevanti” (Dnf), che dovrà essere presentata nel corso delle assemblee di bilancio 2018 - Assonime pubblica la circolare n. 7/2018 dal titolo “Il Regolamento Consob in materia di informazioni non finanziarie: chiarimenti e questioni aperte”, che segue la precedente circolare n. 13/2017 sugli “obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie”.
Nel documento si ricorda che i soggetti interessati sono le società qualificabili come “enti di interesse pubblico” (Eip), ossia quelle che occupano in media oltre 500 dipendenti e che superano almeno uno dei due limiti dimensionali fissati dalla normativa (attivo patrimoniale di 20 milioni di euro o ricavi pari almeno a 40 milioni).
Inoltre, viene puntualizzato che l’obbligo di rendicontazione della informazioni non finanziarie non richiede necessariamente l’approvazione preventiva del bilancio d'esercizio.
Infatti, nel caso in cui la società decidesse di predisporre un'informativa separata dalla relazione sulla gestione, il documento potrà essere varato sia prima che dopo il bilancio, anche nel caso in cui la Dnf contenga indicazioni quantitative monetarie derivanti dalle scritture contabili, poiché, in tali circostanze, i dati economici “devono considerarsi comunque correttamente validati con l'approvazione della relazione distinta da parte del consiglio d'amministrazione”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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