Assonime. Le Entrate compiono un passo in avanti in tema di ravvedimento operoso

Pubblicato il 28 settembre 2013 Assonime, con la circolare n. 29 del 27 settembre 2013, interpreta le nuove disposizioni contenute nella circolare n. 27/E dell’Agenzia delle Entrate in materia di errori commessi dai contribuenti in sede di ravvedimento operoso e di versamento delle imposte nel periodo lungo.

L’Associazione evidenzia come l’Agenzia, con il documento di prassi citato, abbia compiuto un importante passo avanti sull’argomento, superando anche molti comportamenti rigidi finora tenuti dagli uffici locali, muovendo dal presupposto che di fronte ad eventuali errori commessi il comportamento corretto da tenere è quello improntato alla tolleranza. Il tutto nell’ottica di meglio rispondere alle linee interpretative dello Statuto del contribuente contro gli eccessivi formalismi del passato.

Di qui, l’importante chiarimento reso dall’Amministrazione fiscale secondo cui è da attribuire valore principale al comportamento concludente dei contribuenti.

Così, di fronte a piccoli errori commessi e ritardi nei pagamenti, in virtù del principio di equità e proporzionalità sui quali è basato il sistema sanzionatorio tributario, gli uffici devono dimostrarsi comprensivi se è evidente la volontà del contribuente di rimediare alle mancanze accorse.

Dunque, gli errori commessi dal contribuente nel calcolo degli importi da versare in sede di ravvedimento operoso oppure in sede di versamento delle imposte nel cosiddetto periodo lungo non possono di certo impedire di portare a termine la scelta effettuata.

Superando le molte rigidità del passato, l’Agenzia invita gli uffici ad essere tolleranti tutte le volte in cui è evidente la volontà del contribuente di avvalersi delle definizioni agevolate (ravvedimento, mediazione, accertamento con adesione o conciliazione) per sanare una propria mancanza.

Su tale presupposto si inserisce la considerazione di Assonime, che auspica che la volontà del contribuente di ravvedersi sia sempre prevalente rispetto a qualsiasi consuetudine formale. Pertanto, in caso di applicazione delle sanzioni su eventuali errori commessi, queste devono essere commisurate solo agli importi effettivamente non versati e non anche sugli importi pagati entro i 30 giorni successivi alla scadenza (termine lungo). Su quest’ultimi, infatti, dovrà essere applicata solo la maggiorazione dello 0,40% e non la sanzione del 30% sul totale degli importi.
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