Le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, possono chiedere di essere inserite tra i beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali. In particolare:
le associazioni godono dell’esenzione dall’Ires;
le persone fisiche incaricate di gestirne le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono la qualifica di sostituti d’imposta;
le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
Si tratta delle agevolazioni introdotte dall’articolo 1, comma 185, della Legge finanziaria 2007 per continuare a far vivere nei borghi italiani eventi folcloristici tramandati da secoli.
In pratica, le associazioni senza fini di lucro vengono equiparate agli organi e alle amministrazioni pubbliche e autonome, non identificate come soggetti d’imposta dall’articolo 74, primo comma, del Tuir.
Possono presentare domanda le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
devono essere associazioni senza fine di lucro;
il relativo statuto deve prevedere come finalità istituzionale la realizzazione o la partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico o culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali.
Per usufruire delle suddette agevolazioni, occorre presentare un’istanza, a decorrere dal 20 luglio ed entro il 20 settembre di ciascun anno, esclusivamente in via telematica.
La presentazione va effettuata direttamente da parte delle associazioni interessate oppure tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il software IstanzaBenefici_Associazioni.
La domanda consisterà in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, sotto la propria responsabilità, il legale rappresentante dell'organizzazione dichiara:
l'assenza del fine di lucro;
gli apporti specifici alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali dell'associazione;
l'effettiva opera svolta per la realizzazione o partecipazione alle manifestazioni di interesse storico, svolte nell'ambito territoriale di appartenenza dell'associazione, ovvero in altri ambiti territoriali, solo nel caso in cui la manifestazione per ragioni storiche si svolga oltre che nel proprio ambito territoriale anche in altri luoghi;
il reddito complessivo dell'associazione relativo l'anno precedente la presentazione della domanda;
da quale anno effettivamente l'associazione svolge in modo continuativo le attività suddette;
da quale anno si svolgono le manifestazioni di interesse storico.
Il modello di domanda è reso disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate, esaminate le istanze e verificata la sussistenza dei requisiti formali, redige un elenco dei soggetti beneficiari tenendo conto dei seguenti parametri:
soggetti che da più tempo operano per la realizzazione o partecipano in modo continuativo alle manifestazioni;
a parità di tale condizione:
vengono valorizzate le manifestazioni di più antica istituzione e rappresentative in modo preminente delle tradizioni storico, artistico e culturali di una determinata realtà territoriale;
in caso di ulteriore parità:
vengono considerate le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione.
L'elenco è trasmesso entro il 30 ottobre di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il MEF individua i soggetti beneficiari, fino alla concorrenza del limite di spesa previsto in cinque milioni di euro l’anno.
Anche con riferimento all’anno 2021, il Ministero ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47, il decreto 11 febbraio 2022, con il quale vengono individuati i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
I 138 enti destinatari del regime di favore sono indicati nell’Allegato al decreto.
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