Associazione mafiosa: forza intimidatrice, assoggettamento ed efficiente organizzazione

Pubblicato il 31 maggio 2017

Ciò che caratterizza l’associazione di stampo mafioso è l’avvalersi della forza intimidatrice del vicolo associativo, cui consegue la condizione di assoggettamento ed omertà, in vista del programma finale dal contenuto eterogeneo, la cui realizzazione è possibile in forza di una efficiente presenza organizzativa di mezzi e persone.

Così ha disposto la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, accogliendo le ragioni – avverso l’ordinanza di custodia in carcere disposta dal Tribunale - di un soggetto imputato, assieme ad altri, di far parte di un’associazione a delinquere di stampo camorristico. L’imputato contestava, in particolare, il fatto che il Tribunale avesse desunto la sussistenza di un’autonoma associazione camorristica, senza compiere alcun accertamento circa la capacità del sodalizio di operare stabilmente sul territorio con una effettiva capacità intimidatoria.

Radicamento territoriale e capacità intimidatrice da accertare

Censura ritenuta fondata dai giudici di legittimità, per i quali, effettivamente, la motivazione sulla sussistenza dell’associazione - di cui all’ordinanza impugnata - finisce per basarsi esclusivamente sulla commissione di reati estorsivi e sul fatto che vi fosse un conflitto con altre consorterie di stampo camorristico, trascurando invece ogni accertamento sul radicamento del gruppo criminale nei luoghi in cui avrebbe operato e, soprattutto, sulla sua effettiva ed attuale capacità di intimidazione, cui dovrebbe fare riscontro la condizione di assoggettamento ed omertà da parte di chi entra in contatto con tale organizzazione, con i conseguenti condizionamenti anche economici.

Oltretutto – conclude la Corte con sentenza n. 27094 del 30 maggio 2017 – le considerazioni contenute nell'ordinanza in ordine ai compiti affidati all'imputato, appaiono del tutto insufficienti a dimostrare sia l’esistenza di una efficiente organizzazione (quale requisito essenziale dei sodalizi di stampo mafioso), sia la sua intraneità ad un’associazione nella specie camorristica, potendo tutt'al più valere a giustificare la sua partecipazione ad un’associazione semplice, che non possiede, ossia, il tipico modus operandi di quella mafiosa.

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