Con il Messaggio n. 2499 del 21 giugno 2022, l’INPS ha aggiornato le indicazioni utili ai soggetti che desiderano la prestazione di assistenza fiscale da parte dell’Istituto per l’anno 2022, con riferimento ai servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4. La principale novità riguarda i soggetti provenienti dalla gestione INPGI, i quali saranno gestiti da INPS a partire dal prossimo mese di luglio.
Anche per il 2022, l’Istituto assicura, nella qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni. A tale riguardo si ricorda che l’Istituto può prestare l’assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.
Il suddetto rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere (cfr. il riscontro a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-246/2020) ovvero le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni per il nucleo familiare).
Il rapporto di sostituzione non ricorre altresì nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata prima del 1° aprile 2022.
L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2022, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile IRPEF (quale, ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.). Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze (cosiddetto “diniego”).
A fare data dal 1° luglio 2022, in ottemperanza all’articolo 1, commi da 103 a 118, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), le funzioni previdenziali sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), attualmente gestite dall’Istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI), verranno trasferite all’INPS. Infatti, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPS procederà a liquidare:
A partire dalla dichiarazione 730/2022, quindi, il contribuente iscritto INPGI/1 (pensionato o beneficiario di prestazioni non pensionistiche) che invii la dichiarazione 730 precompilata oppure si rivolga a un CAF o a un professionista abilitato, avrà quale sostituto d’imposta l’INPS, anche se la dichiarazione viene trasmessa prima del 1° luglio 2022.
Nel caso in cui venga indicato l’INPGI come “sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” al posto dell’INPS, la dichiarazione verrà respinta dall’INPGI tramite diniego.
In questi casi il contribuente dovrà presentare una nuova dichiarazione (integrativo di tipo 2) inserendo l’INPS come nuovo sostituto d’imposta.
Per i contribuenti iscritti alla Gestione separata INPGI/2 non cambia nulla e conseguentemente continueranno a indicare l’INPGI quale “sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Ciò premesso, ai fini dell’assistenza fiscale 2022, i contribuenti muniti delle credenziali di autenticazione necessarie per l’accesso ai servizi on line dell’INPS (SPID almeno di II livello, CIE, CNS) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale www.inps.it.
Attraverso il servizio è possibile consultare i seguenti dati:
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