Assirevi, nel documento di ricerca n. 212 pubblicato nel mese di novembre 2017, esamina lo scambio di informazioni tra revisore “entrante” e revisore “uscente” al fine di fornire una serie di linee guida per le comunicazioni e gli adempimenti operativi.
L’Associazione nazionale dei revisori contabili, dopo aver ripercorso la normativa di riferimento e i principi dettati dalla revisione, individua alcune regole di comportamento da seguire.
Il nuovo documento di ricerca sostituisce il precedente n. 158R del 2015, che si è dovuto necessariamente aggiornare a seguito delle modifiche apportate al Dlgs n. 39/2010 dal Dlgs n. 135 del 2016, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2006/43/Ce, modificata da ultimo dalla direttiva 2014/56/Ue.
Da ricordare che il citato Dlgs n. 39/2010 ha previsto esplicitamente l’obbligo di cooperazione tra i revisori che si succedono nell’incarico della revisione legale.
Questa disciplina è stata però modificata con l'ingresso delle nuova direttiva europea, così da richiedere specificazioni soprattuto per quanto riguarda l'aspetto operativo.
Secondo le più recenti modifiche, vale la regola che, nel caso di avvicendamento, il revisore uscente deve consentire al revisore entrante “l’accesso a tutte le informazioni concernenti l’ente sottoposto a revisione e l’ultima revisione di tale ente”.
Tale norma è entrata in vigore il 5 agosto 2016 e si applica a tutte le società sottoposte a revisione legale i cui esercizi sociali hanno inizo dopo tale data.
In base ad essa, il revisore entrante ha il dovere di scambiare informazioni con il precedente revisore e, nello specifico, l’accesso alle carte di lavoro del precedente revisore diventa un’attività molto importante ai fini delle procedure di revisione che il nuovo revisore dovrà svolgere.
Per tali ragioni Assirevi, con il documento di ricerca n. 212, vuole fornire le linee guida per le comunicazioni che i due revisori devono tenere e gli adempimenti cui il nuovo revisore deve farsi carico, delineando un quadro che interessa non solo il revisore entrante, ma anche quello uscente e la società conferente l’incarico di revisione contabile.
In primo luogo è stabilito che:
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