Assicurazioni. Gestione degli attivi con esenzione Iva
Pubblicato il 17 maggio 2014
Le prestazioni finanziarie di
gestione degli attivi delle compagnie di assicurazione per
riserve tecniche a garanzia degli impegni verso gli assicurati in relazione alle polizze unit linked e index linked e alle polizze assicurative sulla vita di carattere finanziario sono da considerare
esenti da Iva in quanto tali prestazioni sono
assimilabili a quelle relative alla gestione dei fondi comuni di investimento.
La precisazione giunge dall’Agenzia delle Entrate –
risoluzione n. 52 del 16 maggio 2014 – nell’ambito di un consulenza giuridica resa per chiarire la corretta portata dell’articolo 10, primo comma, n.1) del Dpr
633/1972.
Gestione attiva a copertura di riserve tecniche
La Corte di Giusitiza Ue, con la sentenza del 19/7/2012, relativa alla causa C-44/11, ha ribadito l’esenzione dall’Iva – tra le altre cose – anche per le operazioni di gestione dei fondi comuni d’investimento.
Ora l’Amministrazione finanziaria ricomprende le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche relative alle polizze unit linked e index linked tra le operazioni di gestione di fondi comuni, ribadendo dunque anche per esse l’applicazione della disciplina dell’esenzione dall’Iva.
È, tuttavia, da sottolineare che il suddetto regime di esenzione non può essere esteso alle prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle
riserve relative alle assicurazioni danni.