Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico

Pubblicato il 12 febbraio 2021

Istituita dalla Legge 3 dicembre 1999, n. 493, a cui è stata data attuazione con il Decreto Ministeriale del 15 settembre 2000 che ha affidato la gestione dell'assicurazione contro i rischi da infortunio per invalidità permanente all'INAIL dal 1° marzo 2001, l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico tutela chi svolge in maniera gratuita e senza vincolo di subordinazione attività finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente del nucleo familiare.

La circolare 11 febbraio 2021, n. 6, riepiloga le istruzioni emanate, nel corso degli anni, dall’Istituto assicurativo anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

A decorrere dal 1 gennaio 2019 sono obbligati all’iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico i soggetti che:

L’assicurazione copre i casi di infortunio occorsi in ambito domestico nello svolgimento delle attività prestate,  (ad esclusione delle malattie professionali), a condizione che derivi un’inabilità permanente non inferiore al 6%. Pertanto, sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:

Dal 1 gennaio 2020 la domanda di iscrizione per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico è telematica. Gli interessati potranno collegarsi sul sito dell’Inail nella sezione “Servizi Per Te > Altri Utenti > Casalinghe/i” con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e presentare la domanda ovvero rinnovare la polizza.

Il pagamento del premio è annuale ed è fissato in 24,00 euro.

In caso di infortunio, per fruire delle prestazioni erogate dall'Istituto, il soggetto deve:

In caso di infortunio l’Inail eroga le seguenti prestazioni economiche:

 

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