L’Inail, con la circolare n. 21 del 12 aprile merito alle attività di intermediazione e di somministrazione regolate dal Dlgs 276/03, chiarisce che il premio assicurativo per i lavoratori somministrati va calcolato in base al tasso di rischio fissato per l’attività svolta dall’impresa utilizzatrice, mentre nei periodi in cui tale lavoratore rimane a disposizione della ditta esso va calcolato secondo il tasso previsto per gli impiegati della stessa. Nella circolare considerata l’Inail chiarisce anche che nei casi di infortunio o di malattia professionale dei lavoratori in affitto, sarà l’Agenzia di somministrazione e non l’impresa utilizzatrice a dover fare la denuncia a pubblica sicurezza ed Inail, quindi i lavoratori somministrati dovranno presentare la certificazione medica al somministratore. Altre ipotesi nell’ambito dei contratti in oggetto, in riferimento alla formazione dei candidati per l’inserimento nel lavoro e la riqualificazione, contenute nella circolare, sono esaminate nell’articolo.
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