L’articolo 63 del Decreto Agosto - DL n. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 13 ottobre - introduce alcune semplificazioni per quel che riguarda i procedimenti delle assemblee condominiali.
In primo luogo, è semplificata l’approvazione condominiale degli interventi che beneficiano del Superbonus al 110%.
Si prevede, nello specifico, che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal Decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Il comma 1 dell’articolo 63 inserisce, infatti, un ulteriore comma nell'articolo articolo 119 del Decreto Rilancio, con il quale si prevede per che l'approvazione degli interventi ivi contemplati, da parte dell'assemblea condominiale, sia necessaria la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
La stessa maggioranza si applica anche all’approvazione degli eventuali finanziamenti finalizzati agli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici, nonché all'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto delle detrazioni fiscali, di cui all'articolo 121 del medesimo DL n. 34/2020.
Altra novità di rilievo, introdotta in sede di conversione e contenuta nel nuovo comma 1-bis dell'art. 63, è costituita dalla previsione secondo cui, pure in assenza di espressa previsione nel regolamento condominiale, la partecipazione all’assemblea può avvenire anche in videoconferenza.
La misura è volta ad agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali durante l'emergenza COVID-19 e viene posta in essere attraverso una serie di modifiche all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Tale possibilità è ammessa solo previo consenso di tutti i condomini.
In queste ipotesi:
Al Decreto Agosto è stato aggiunto, infine, il nuovo articolo 63-bis (Disposizioni urgenti in materia condominiale) che sospende, fino alla cessazione dello stato di emergenza da Coronavirus:
E’ inoltre rinviato di 6 mesi, dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per procedere agli adeguamenti antincendio previsti per gli edifici di civile abitazione.
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