Giro di vite dell’INPS sulle domande di Assegno unico e universale con attestazioni ISEE recanti omissioni/difformità. Da settembre 2023 chi non regolarizzerà le omissioni e le difformità si vedrà attribuire l’AUU negli importi minimi previsti dalla normativa vigente
Lo comunica lo stesso Istituto con il messaggio n. 2856 del 1° agosto 2023.
Cosa si deve fare per non vedersi decurtare l’Assegno?
Di seguito si riepilogano gli adempimenti secondo le indicazioni fornite dall’INPS.
L’Assegno unico e universale è erogato dall’INPS alle famiglie per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età, a determinate condizioni, e senza limiti di età per i figli disabili.
L’importo dell’AUU liquidato è stabilito in base alla condizione economica del nucleo familiare determinata dall’attestazione ISEE, che deve essere valida al momento della domanda nonché in base all’età, al numero e all’eventuale disabilità (media e grave) o alla condizione di non autosufficienza dei figli e alle altre specifiche situazioni previste dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.
Soglie ISEE e corrispondenti importi dell'assegno sono stati individuati dalla Tabella 1 allegata al citato decreto e adeguati annualmente in base alle variazioni dell'indice del costo della vita.
Gli importi dell’AUU per l’anno 2023 sono stati determinati dall’INPS con la circolare n. 41 del 7 aprile 2023.
NOTA BENE: Se ci sono figli minorenni si tiene conto dell’ISEE minorenni e dell’ISEE minorenni corrente. Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE ordinario e all’ISEE ordinario corrente).
In presenza di attestazione ISEE con omissioni o difformità o ISEE difforme (attenzione: solo relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati) l’INPS è tenuto comunque a istruire la domanda di Assegno unico e universale e a liquidare l’importo, fatto salvo il diritto di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
Per regolarizzare la situazione il nucleo familiare richiedente ha diverse opzioni:
Con riguardo a tale ultima fattispecie, l’INPS richiede la seguente documentazione giustificativa:
Difformità |
Documentazione da presentare |
Con riguardo al patrimonio mobiliare
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Con riguardo al reddito omesso/difforme
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Documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti che l’omissione/difformità segnalata nell’attestazione ISEE non è più valida e, pertanto, il valore già dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della DSU è corretto. |
Con il messaggio n. 2856 del 1° agosto 2023, l’INPS comunica che a partire dalla competenza di settembre 2023, la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione degli importi minimi (articolo 4, commi da 1 a 8, decreto legislativo n. 230/2021).
L’utente sarà avvisato con apposita comunicazione della presenza dell’omissione e/o difformità dell’ISEE e della necessità di procedere alla sua regolarizzazione.
L’Istituto fa infine presente che, nell’ipotesi di presentazione di una nuova DSU priva di difformità, l’utente può regolarizzazione l’ISEE entro il termine di validità della DSU difforme (31 dicembre dell’anno di presentazione). L’INPS erogherà l’Assegno unico e universale con importo determinato sul valore dell’ISEE calcolato in base alla DSU non difforme e conguaglierà le mensilità erogate al minimo sulla base del precedente ISEE recante omissioni/difformità.
Tali conguagli saranno garantiti anche a chi regolarizzerà presentando documentazione probante la regolarità dell’ISEE o ISEE di rettifica.
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