Redditi 2020 non comunicati all'INPS: sospensione dell’assegno sociale

Pubblicato il 07 aprile 2025

L'INPS, con il messaggio n. 1173 del 4 aprile 2025, comunica l'invio di avvisi ai soggetti titolari dell'assegno sociale risultati inadempimenti all’obbligo di comunicazione reddituale per l'anno 2020.

L’omessa comunicazione reddituale, sottolinea l’INPS, non è priva di conseguenze: qualora il soggetto non provveda a mettersi in regola, si procederà con la sospensione e successiva revoca dell’assegno sociale.

Assegno sociale e obblighi informativi 

L'Istituto previdenziale ricorda che l’assegno sociale è una prestazione legata al reddito, riconosciuta solo se il beneficiario non supera una determinata soglia reddituale stabilita dalla legge. Inoltre, la normativa impone che i titolari che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, o che non la presentano in modo completo, devono comunque comunicare i propri redditi direttamente all’INPS.

Questo è quanto prevede l’art. 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, che disciplina gli obblighi informativi a carico dei beneficiari di prestazioni assistenziali.

Verifiche reddituali 2020

A seguito delle verifiche effettuate, sono stati individuati i soggetti titolari dell'assegno sociale che non hanno adempiuto a tale obbligo per l'anno 2020.

Questi soggetti riceveranno, tramite raccomandata A/R, una comunicazione che li informa che, in caso di ulteriore inadempimento all’obbligo di comunicazione reddituale, verrà avviato un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.

Come inviare la comunicazione reddituale

Come evidenziato nel messaggio n. 1173 del 4 aprile 2025, la comunicazione all'INPS dei redditi percepiti può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nell'area riservata “MyINPS”, raggiungibile al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di Pensione" > "Aree Tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci" > "Variazione Pensione" > "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008".

In alternativa, è possibile effettuare la comunicazione attraverso i servizi offerti dagli Istituti di patronato o da altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'INPS.

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