Via libera alla domanda per ottenere l’assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal D.L. n. 79/2021. L’istanza, infatti, deve essere presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli Istituti di patronato. Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace.
La domanda di assegno temporaneo dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021.
La L. n. 46/2021 all’art. 1 ha previsto che, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
In via temporanea e nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della citata L. n. 46/2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con il D.L. n. 79/2021, viene introdotto l’assegno temporaneo.
L’assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. In particolare, l’assegno spetta ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’ANF.
Inoltre, con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:
L’assegno mensile spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.
In dettaglio:
Infine, in caso di accoglimento della domanda presentata con le modalità di cui sopra, l’assegno temporaneo decorre dal mese di presentazione della domanda stessa.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Si evidenzia che, successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
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