Come di consueto, l’INPS ha effettuato l’aggiornamento annuale delle fasce reddituali da prendere a riferimento per verificare la spettanza dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), nonché degli importi spettanti a tale titolo, per il periodo “1° luglio 2019 – 30 giugno 2020”. La rivalutazione ha tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), calcolato dall'ISTAT, che tra l'anno 2017 e l'anno 2018 è risultato pari a +1,1%.
Quindi, ad esempio, in un nucleo familiare con entrambi i genitori e un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, l’importo dell’ANF è pari a 137,50 euro per la prima fascia di reddito (fino a 14.701,55 euro).
La notizia è stata veicolata dall’INPS, con la circolare n. 66 del 17 maggio 2019, specificando che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
La L. n. 153/1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT (FOI), intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. Tale variazione, tra l'anno 2017 e l'anno 2018, è risultata pari a +1,1%.
L'assegno per il nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla legge.
In particolare, esso spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
La misura del reddito è condizionata dai seguenti fattori:
Come comunicato dall’INPS con la circolare n. 49 del 5 aprile 2019, a decorrere dal 1° aprile 2019, le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica. Da tale data, infatti, è stato ormai messo in disuso il modello cartaceo “ANF/DIP” (SR16), sinora utilizzato per richiedere la prestazione sociale al proprio datore di lavoro.
Quindi, bisogna esclusivamente utilizzare uno dei seguenti canali:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".