Assegno di natalità: DSU entro il 31 dicembre 2020

Pubblicato il 14 dicembre 2020

L’INPS, con il messaggio 11 dicembre 2020, n. 4679, comunica che i richiedenti l’assegno di natalità, istituito con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovranno presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2020.

L’Istituto rammenta che l’assegno di natalità viene assegnato per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. Successivamente, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riconosce il beneficio anche per le successive annualità.

Nello specifico, la domanda viene presentata una sola volta, generalmente nell’anno di nascita o di adozione del figlio. Tuttavia il richiedente l’assegno dovrà rinnovare la DSU, ai fini della verifica dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio.

A tal proposito, da una verifica nei sistemi informativi dell’Istituto, è risultato che molti richiedenti, dopo aver presentato la domanda di assegno, non hanno provveduto alla presentazione della DSU. Ciò ha comportato la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso.

Al fine di poter riprendere il pagamento delle mensilità sospese è necessario che gli utenti, presentino la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2020, per il rilascio dell’ISEE minorenni 2020.

Diversamente, la mancata presentazione della DSU entro la data prestabilita (per gli eventi del 2017 e del 2019) e il conseguente mancato possesso di un ISEE in corso di validità, comporteranno la perdita delle mensilità di competenza dell’anno 2020 e la decadenza della domanda di assegno inizialmente presentata.

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