La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all’art. 2941 comma 1 c.c. non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale, un’interpretazione conforme alla ratio legis, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati.
Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono state già esperite le relative azioni giudiziarie, con conseguente cessazione del venir meno della convivenza, della presunzione di paternità ex art. 232 c.c. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione.
E’ questo il principio fatto proprio dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza n. 27889 del 23 novembre 2017, nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., ove il coniuge opponente, in particolare, aveva eccepito la prescrizione del credito azionato dall’altro, relativo al mancato pagamento di assegni di mantenimento della prole (fissati in sede di separazione).
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