Il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare in favore del genitore collocatario dei figli, ad una sola porzione dell’immobile – di proprietà esclusiva del genitore non collocatario – anche nell'ipotesi di pregressa destinazione ad abitazione familiare dell’intero fabbricato.
E ciò ove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualità tra i coniugi, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, tuttavia respingendo sul punto il ricorso del marito, che chiedeva ritornare nel possesso di parte dei locali di sua proprietà, adibiti per intero, in costanza di matrimonio, ad abitazione familiare. A parere del ricorrente infatti la Corte territoriale, in seguito alla separazione, aveva automaticamente assegnato l’intera abitazione alla moglie affidataria dei figli minori, sulla base di una conflittualità non più esistente.
Ma la Corte Suprema – con ordinanza n. 11783 dell’8 giugno 2016 – ha ad ogni modo precisato che la decisione di affidare una parte limitata dell’immobile è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito – come tale insindacabile in sede di legittimità - tenuto per l’appunto a valutare il grado di conflittualità esistente tra i genitori e la effettiva rispondenza di detta assegnazione parziale al genitore non affidatario, all'interesse dei minori.
Valutazione nella specie ineccepibilmente condotta e di cui i giudici distrettuali hanno dato ampiamente conto in motivazione.
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