Assegnazione di beni e trasformazione agevolata senza minusvalenze deducibili

Pubblicato il 09 giugno 2017

La società che si è avvalsa del regime speciale previsto dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci e che si è trasformata, nel medesimo momento, in società semplice, non può utilizzare le minusvalenze, derivanti dalla trasformazione agevolata, per compensarle con la plusvalenza derivante dall’assegnazione dei beni ai soci.

Questo è quanto contenuto nella risoluzione n. 66 dell’8 giugno 2017 con la quale l’agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in cui è stato chiesto se la minusvalenza realizzata in sede di trasformazione in società semplice sia deducibile dalla plusvalenza conseguita al momento dell’assegnazione dei beni in via agevolata ai soci.

Nel documento si spiega che, come chiarito nella circolare n. 37/2016, la minusvalenza derivante dall’assegnazione di beni diversi da quelli merce non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Infatti il Tuir, art. 101, prevede la deduzione delle minusvalenze nei casi di cessione a titolo oneroso dei “beni merce”, e di risarcimento per perdita o danneggiamento dei medesimi beni, ma non anche nei casi di assegnazione di beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

In conclusione, la minusvalenza ottenuta in sede di assegnazione agevolata non può essere usata per abbattere la base imponibile della imposta sostitutiva.

A seguito della trasformazione in società semplice, i beni diversi da quelli merce che escono dal regime d’impresa devono essere riportati tra i beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell'impresa. Quindi la minusvalenza realizzata sugli immobili è fiscalmente irrilevante in sede di trasformazione agevolata in società semplice.

Da qui la mancata possibilità di utilizzare la minusvalenza sugli immobili realizzata in sede di trasformazione agevolata per ridurre l’importo delle plusvalenze sulle assegnazioni agevolate, soggette ad imposta sostitutiva.

 

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