La disciplina agevolata prevista per l’assegnazione dei beni ai soci può essere adottata anche dalla società in contabilità semplificata seppure il soggetto non possa procedere ad annullare le riserve di bilancio.
La precisazione giunge dall’agenzia delle Entrate con risoluzione n. 100 del 27 luglio 2017.
L’Istante – una società con due soci in contabilità semplificata – intende assegnare proporzionatamente ai soci l’unico immobile facente parte del patrimonio, beneficiando dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci (articolo 1, commi 115 e ss., L. 208/2015). Il contribuente ha dubbi su quanto contenuto nella circolare n. 37 del 2016 in base alla quale la disciplina agevolativa è consentita solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione, mentre nelle società in contabilità semplificata non esiste un valore di bilancio per il capitale e le riserve.
La risoluzione n. 100/2017 ricorda che la specifica richiesta dalla circolare n. 37/2016, ossia la necessità di annullare riserve contabili (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione, attiene al corretto comportamento contabile delle società che, in sede di assegnazione agevolata dei beni, devono annullare le riserve rilevate in bilancio.
Quindi, quanto richiesto dalla circolare suddetta non è applicabile nei casi in cui, in sede contabile, l’assegnazione dei beni ai soci non richiede l’annullamento delle riserve rilevate in contabilità.
Ed anche in tali situazioni è possibile beneficiare dell'assegnazione agevolata non essendo disposta una esclusione in tal senso.
A conferma di ciò, la stessa circolare n. 37 prevede, nell’ambito della tassazione in capo al socio, la possibilità per le società in contabilità semplificata di effettuare l’assegnazione agevolata.
E’ ammesso, in conclusione, alla società in contabilità semplificata assegnare l’immobile ai soci beneficiando delle agevolazioni previste.
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