Va rimosso l’ascensore, costruito tra fabbricati adiacenti ma su proprietà individuale e non comune, se non rispetta le distanze legali dalle vedute.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo il ricorso di un soggetto che aveva costruito un ascensore nel cortile annesso all'immobile di sua proprietà, senza tuttavia rispettare le distanze legali tra la predetta opera e la finestra di altra proprietà che si affacciava sul medesimo cortile.
Sussiste in tal caso – precisano gli ermellini - l’obbligo di rispettare le distanze dai confini e dalle vedute, come previste dal codice civile.
Né risulta nella fattispecie applicabile – prosegue la Corte con sentenza n. 13358 del 28 giugno 2016 – la deroga, di cui all'art. 3 Legge 13/1998, alle distanze previste dai regolamenti locali, proprio perché il cortile ove è collocato l’ascensore è in proprietà individuale e non comune o condominiale.
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