Le spese sostenute dai condomini per gli interventi di installazione e messa in opera dell'ascensore posizionato all'esterno dell'edificio condominiale sono ammesse al Superbonus.
Lo specifica l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 580 del 1° dicembre 2022, nella quale si sottolinea come le spese per tale intervento possono essere ammesse all’agevolazione in quanto finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche.
L’istanza di interpello è stata avanzata da un condominio che vuole realizzare un intervento di riqualificazione energetica sulle parti comuni, rientrante nella categoria di interventi c.d. trainanti, ammessi al Superbonus e, contemporaneamente, eseguire anche un intervento, c.d. trainato, per installare un nuovo ascensore a servizio del condominio da collocare, per ragioni tecniche, all’esterno dello stesso.
Il condominio chiede all’Amministrazione finanziaria se per tale lavoro di installazione dell'ascensore esterno:
Nella risposta ad interpello n. 580/2022, l’Agenzia delle Entrate richiama la normativa di riferimento sulla maxidetrazione al 110%, a partire dall’articolo 119 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Decreto Rilancio per, poi, citare tutti i successivi documenti di prassi agenziali con i quali sono state fornite specificazioni in merito all’applicazione di tale agevolazione.
In particolare, viene fatto rinvio alla circolare n. 23/2022, che ha precisato che tra i lavori ''trainati'' dagli interventi di efficienza energetica sono inclusi quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche relativi ad ascensori e montacarichi e alla realizzazione di ogni strumento che, tramite la tecnologia, favorisca la mobilità interna ed esterna all’abitazione per i portatori di handicap grave o per le persone di età superiore a 65 anni.
La stessa circolare ha, poi, sottolineato che, ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche:
Ai fini dell’applicazione del Superbonus è necessario, inoltre, che l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche (trainato) sia effettuato congiuntamente agli interventi di efficienza energetica dell’immobile (trainanti) e che venga conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o la classe energetica più alta, da asseverare tramite Ape.
NOTA BENE: L’agevolazione spetta anche quando l'installazione è effettuata all'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento ''trainante'' e l'impianto è adiacente allo stesso.
Pertanto, conclude la risposta agenziale n. 580/2022 che “ai fini della fruizione dell'agevolazione, non rileva la circostanza che l'impianto esterno all'edificio oggetto dell'intervento ''trainante'' sia collocato in un'area pertinenziale del predetto edificio atteso che ai fini dell'agevolazione in esame è necessario, in particolare, che siano rispettate le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, l'intervento possa essere qualificato di abbattimento delle barriere architettoniche”.
Di conseguenza, con riferimento al caso di specie, in presenza di tutte le condizioni indicate dalla normativa, l’Agenzia ritiene che le spese sostenute dai condomini del condominio istante per gli interventi di installazione e messa in opera dell'ascensore posizionato all'esterno dell'edificio condominiale sono ammesse al Superbonus.
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