Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il decreto del 15 settembre 2021, comunica la riduzione del premio assicurativo spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2019-2020.
Ai sensi dell’articolo 1, del citato decreto, la riduzione è stabilita in misura pari al 7,38%, dell’importo del premio assicurativo dovuto per l’anno 2021.
Al fine di attribuire una maggiore riduzione alle imprese che hanno i requisiti richiesti, l’articolo 2 dispone che le economie (eventualmente prodotte dall’applicazione dell’articolo 1) sono destinate ad accrescere l’ammontare delle risorse disponibili per il relativo periodo di riferimento.
La verifica del possesso delle condizioni di ammissione alla riduzione spetta all’Inail.
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