L’INPS, con messaggio n. 1621 del 13 aprile 2016, ha fornito indicazione sulle modalità operative per la gestione del regime agevolato per Artigiani e Commercianti.
Specifica l’Istituto che entrambi i regimi forfetari legati alla Legge n. 190/2014 ed alla Legge n. 208/2015, presentano la funzione di adesione parziale.
L’adesione parziale è stata introdotta per poter gestire tutte quelle situazioni in cui, pur essendo stata iniziata un’attività negli anni precedenti l’adesione o nell’anno dell’adesione stessa, tale attività viene cessata durante l’anno dell’adesione stessa, a beneficio di un’impresa di nuova costituzione che si prefiguri come start up.
In tal caso l’adesione al regime non comprende tutto l’anno solare ma solo il periodo compreso tra la data di costituzione della nuova impresa e la fine dell’anno.
Nell’ambito dell’aggiornamento online relativo alla Legge n. 208/2015 l’INPS ha inserito una nuova funzione che permette di recedere da una precedente adesione.
Tale aggiornamento, a fronte di un erroneo invio di richiesta di adesione al regime agevolato e previa valutazione della sede, permette di annullare la richiesta di agevolazione ripristinando il regime ordinario senza precludere al contribuente la possibilità di avanzare in seguito una nuova richiesta.
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