Per artigiani e commercianti è il momento di fare i conti con la contribuzione dovuta per l'anno 2022. L'INPS ha infatti emanato la circolare n. 22 dell'8 febbraio 2022 con la quale fornisce il quadro aggiornato delle aliquote contributive per i lavoratori artigiani e commercianti, delle scadenze e dei versamenti da effettuare nell'anno 2022.
Di seguito il quadro operativo che ne emerge.
Prosegue il cammino di graduale riallineamento delle aliquote contributive pensionistiche all'aliquota del 24% applicata alla generalità dei soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.
Conseguentemente, per l’anno 2022:
Per gli artigiani e i commercianti over 65 già pensionati presso l'INPS la contribuzione è ridotta del 50%.
Solo per gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali, a favore dei quali è stato introdotto un indennizzo in caso di cessazione definitiva dell’attività commerciale e senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, l’aliquota contributiva aggiuntiva è stata elevata, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nella misura dello 0,48% di cui lo 0,46% destinato al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale a garanzia del pagamento degli indennizzi e il restante 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali (articolo 1, comma 380, della legge di Bilancio 2021).
Infine gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti sono tenuti a versare il contributo di maternità di € 0,62 mensili.
Aumenta anche Il reddito minimo annuo da considerare per il calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, che sale a 16.243,00 euro.
Il contributo è dovuto sui redditi d’impresa prodotti nel 2022 che eccedono il reddito minimale di 16.243,00 euro e fino a 48.279,00 euro, limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile per il 2022.
Per i redditi superiori a 48.279,00 euro annui è confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
Di seguito si fornisce il quadro complessivo
Categorie |
Scaglione di reddito |
Contribuzione 2022 |
Contributo calcolato sul reddito “minimale” |
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Artigiani |
Commercianti |
Artigiani |
Commercianti |
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
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fino a € 48.279,00 |
24% |
24,48% |
€ 3.905,76 Rapportato al mese € 325,48 |
€ 3.983,73 Rapportato al mese € 331,98 |
superiore a € 48.279,00 |
25% |
25,48% |
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Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
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fino a € 48.279,00 |
22,80% |
23,28% |
€ 3.710,84 Rapportato al mese € 309,24 |
€ 3.788,81 Rapportato al mese € 309,24 |
superiore a € 48.279,00 |
23,80% |
24,28% |
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N.B. Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non essendo soggetti al minimale annuo di reddito, devono solo versare i contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.
Per l'anno 2022 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 80.465,00 euro (48.279,00 più 32.186,00 euro).
I redditi sono limiti individuali relativi ad ogni soggetto operante nell'impresa e riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2022, a 105.014,00 euro.
Di seguito il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS.
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 |
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
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Artigiani |
Commercianti |
Artigiani |
Commercianti |
€ 19.633,46 (48.279,00*24% |
€ 20.019,70 |
€ 18.667,88 |
€ 19.054,11 |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva |
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
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Artigiani |
Commercianti |
Artigiani |
Commercianti |
€ 25.770,71 (48.279,00*24% |
€ 26.274,78 |
€ 24.510,54 |
€ 25.014,61 |
L'INPS ricorda che, se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2022, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
I contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, con la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
Attenzione. Tutte le informazioni su dati e importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta sono reperibili nel “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”, “Dati del mod. F24”. L'INPS non invia più comunicazioni.
Il regime contributivo agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni si applica nel 2022 ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 e che, permanendo i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2022, non vi abbiano espressamente rinunciato.
Diversamente, i soggetti che hanno avviato nel 2021 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime agevolato devono comunicare l'adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022
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