L'INAIL, con istruzione operativa del 18 dicembre 2024, rende noto che sul sito del Ministero del lavoro, sezione Pubblicità legale, è stato pubblicato, in data 7 novembre 2024, il decreto 9 ottobre 2024, n. 427/2024.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ha stabilito la riduzione spettante alle imprese artigiane, che non hanno avuto infortuni nel biennio 2022/2023, in misura pari al 4,81% dell'importo del premio dovuto per il 2024, confermando quanto deciso con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Inail n.43 del 18 luglio 2024.
L'INAIL ricorda che la riduzione in parola è prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione per l’autoliquidazione 2024/2025.
La riduzione spetta alle imprese iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2022-2023.
Le imprese interessate devono aver presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2023, inviata entro il 29 febbraio 2024.
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