Art bonus, solo con i requisiti previsti per accedere al Fondo unico per lo spettacolo

Pubblicato il 29 settembre 2018

Con riferimento agli eventi “festival”, il credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cosiddetto art bonus) spetta esclusivamente ai soggetti pubblici e privati organizzatori, in possesso dei requisiti previsti dal Dm 27 luglio 2017 per l’accesso ai contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (Fus).

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 18/2018, ad un’Associazione attiva nel settore della cultura musicale, che chiedeva se i propri mecenati potessero beneficiare del credito d’imposta riconosciuto, nella misura del 65%, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno del patrimonio artistico e culturale.

Il dubbio era sorto in quanto l’Associazione non era riuscita a registrarsi al portale del Mibac per comunicare quanto ricevuto in donazione.

Sì all’art bonus per le donazioni ai festival per chi già accede ai contributi del Fus

L’Agenzia per rispondere correttamente richiede un parere al Ministero dei beni e delle attività culturali.

Il quale ha ribadito come in relazione ai “festival”, nel corso dei lavori parlamentari per l’approvazione della Legge n. 175/2017, è stato precisato che l’agevolazione può essere riconosciuta esclusivamente ai soggetti pubblici e privati organizzatori di festival in possesso dei requisiti previsti dal Dm 27 luglio 2017 recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo”.

Nel caso in questione, secondo il parere del Mibac, l’associazione istante non rientra nelle categorie previste dalla citata Legge 175/2017 e, quindi, le erogazioni liberali destinate al sostegno delle sue attività non sono ammissibili all’art bonus.

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