Con riferimento agli eventi “festival”, il credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cosiddetto art bonus) spetta esclusivamente ai soggetti pubblici e privati organizzatori, in possesso dei requisiti previsti dal Dm 27 luglio 2017 per l’accesso ai contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (Fus).
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 18/2018, ad un’Associazione attiva nel settore della cultura musicale, che chiedeva se i propri mecenati potessero beneficiare del credito d’imposta riconosciuto, nella misura del 65%, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno del patrimonio artistico e culturale.
Il dubbio era sorto in quanto l’Associazione non era riuscita a registrarsi al portale del Mibac per comunicare quanto ricevuto in donazione.
L’Agenzia per rispondere correttamente richiede un parere al Ministero dei beni e delle attività culturali.
Il quale ha ribadito come in relazione ai “festival”, nel corso dei lavori parlamentari per l’approvazione della Legge n. 175/2017, è stato precisato che l’agevolazione può essere riconosciuta esclusivamente ai soggetti pubblici e privati organizzatori di festival in possesso dei requisiti previsti dal Dm 27 luglio 2017 recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo”.
Nel caso in questione, secondo il parere del Mibac, l’associazione istante non rientra nelle categorie previste dalla citata Legge 175/2017 e, quindi, le erogazioni liberali destinate al sostegno delle sue attività non sono ammissibili all’art bonus.
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