Art bonus. Serve la natura pubblica dell’ente beneficiario

Pubblicato il 27 ottobre 2022

L’Agenzia delle Entrate precisa i requisiti per potersi avvalere dell’Art bonus, il credito di imposta di cui all'articolo 1 del Dl n. 83/2014.

Una Fondazione senza scopo di lucro e iscritta al Registro del Terzo Settore ha acquistato una cava dismessa per realizzare un teatro per le attività di spettacolo dal vivo; chiede se le erogazioni liberali finalizzate alla realizzazione del teatro possano rientrare nel perimetro agevolativo dell’Art bonus.

Art bonus: caratteristiche

La norma citata ha istituito un credito d'imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Art bonus per spettacoli dal vivo: tre presupposti

Fornendo il proprio parere dopo aver interpellato il Ministero della Cultura, l’Agenzia delle Entrate precisa che il riconoscimento del beneficio, in caso di realizzazione di nuove strutture destinate allo spettacolo dal vivo, dipende dall’esistenza cumulativa di tre presupposti:

Nella fattispecie trattata si evidenzia che l’ente destinatario delle erogazioni è una fondazione privata che ha la forma di ETS; pertanto difetta la natura pubblicistica del soggetto, pur essendo presenti l’assenza di scopo di lucro e lo svolgimento di attività di spettacolo.

La risposta n. 526 del 26 ottobre 2022, quindi, conclude per non ritenere ammissibili a beneficiare dell’Art bonus le erogazioni ricevute per il finanziamento dei lavori per ricavare dalla cava un teatro destinato a spettacoli dal vico.

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