Nel 2018, il Decreto legge n. 119/2018, specificatamente all'articolo 10-bis, primo comma, ha stabilito che i professionisti obbligati a trasmettere dati al Sistema Tessera Sanitaria non fossero soggetti all'obbligo di adottare la fatturazione elettronica, per l'anno fiscale 2019. Questa esenzione è stata estesa annualmente fino al 2024, consentendo agli operatori del settore sanitario di continuare a usare il sistema di fatturazione cartaceo.
La ragione per cui è stata estesa questa esenzione è legata alla protezione della privacy dei pazienti. Infatti, trasmettendo i dati tramite il Sistema di Interscambio, si potrebbe compromettere la confidenzialità delle informazioni sulla salute del paziente.
Pertanto, la decisione di permettere la persistenza della fatturazione tradizionale cartacea mira a proteggere la privacy dei pazienti, evitando la diffusione elettronica di dati sensibili relativi alla salute.
Quindi, l'origine delle ripetute proroghe si trova nel continuo rinvio, anno dopo anno, delle misure idonee per incorporare la novità nelle prestazioni sanitarie.
A partire dal 1° gennaio 2025, se non ci saranno ulteriori rinvii del divieto (e tenendo conto che l'Unione Europea ha ripetutamente richiesto una completa transizione alla fatturazione elettronica), anche i professionisti del settore sanitario che emettono fatture per sedute, visite e altre prestazioni ai propri pazienti, saranno obbligati a utilizzare il formato elettronico.
Questo sistema è già in uso per le transazioni con altri professionisti, imprese e enti pubblici.
Per quanto concerne le prestazioni sanitarie, le informazioni pertinenti la fatturazione elettronica sono anch’esse dettagliate nell'articolo 21 del decreto IVA.
Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° febbraio 1024 sono state disciplinate le modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
Si stabilisce che le informazioni fiscali inviate al Sistema tessera sanitaria secondo le procedure stabilite dai decreti attuativi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, vengono impiegate dall'Agenzia delle Entrate per l'attuazione delle norme tributarie.
Quanto alle misure di sicurezza per la protezione dei diritti e delle libertà degli interessati, l’articolo 4 dispone che la tutela nella consultazione dei dati archiviati nei sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate, è assicurata attraverso misure che includono un sistema per la profilazione, l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione degli utenti autorizzati a consultare tali dati.
Queste misure comprendono anche il monitoraggio degli accessi, specificando i tempi e le tipologie di operazioni eseguite, oltre alla manutenzione di copie di sicurezza.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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