Aree di crisi industriale, dal MiSE semplificazioni per accelerare gli investimenti

Pubblicato il 12 maggio 2022

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio scorso il decreto MiSE 24 marzo 2022, con il quale sono stati definiti termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale.

Il provvedimento riforma la Legge 181/89 per il rilancio delle aree di crisi industriale, semplificando e accelerando le procedure per le imprese che presentano domande di incentivi per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale.

Obiettivo del Ministero è quello di ampliare le modalità operative di questo importante strumento di riconversione e riqualificazione industriale attraverso:

La priorità andrà all'attuazione degli interventi in aree caratterizzate da crisi industriale complessa.

Inoltre, il Ministero, al fine di salvaguardare la competitività del territorio, ha previsto una limitazione alle delocalizzazioni per chi beneficia di incentivi pubblici.

Un prossimo provvedimento ministeriale indicherà i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Rilancio aree di crisi industriale, cosa è e chi può beneficiarne

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo scorso interviene sulla Legge 181/89, che regolamenta l'incentivo per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore.

Essa, inoltre, finanzia iniziative imprenditoriali per rivitalizzare il sistema economico locale e creare nuova occupazione, attraverso progetti di ampliamento, ristrutturazione e riqualificazione.

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto ministeriale:

Inoltre, sono ammesse anche le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete; tale contratto deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.

Per quanto riguarda i programmi ammissibili, invece, si deve trattare dei programmi di investimento produttivo e dei programmi di investimento per la tutela ambientale.

Aree di crisi industriale, quali le attività finanziabili

Sono finanziabili le attività:

Le spese ammissibili non devono essere inferiori a un milione di euro e devono essere riferite all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali.

Solo per le grandi imprese, le spese relative alle immobilizzazioni immateriali sostenute per la realizzazione del programma di investimento produttivo sono ammissibili nel limite del 50% del costo totale del programma di investimento stesso.

Gli investimenti vanno avviati dopo la presentazione della domanda di agevolazione e ultimati entro 36 mesi.

Forma è intensità delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse, anche in combinazione tra loro, nella forma:

alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”).

Il finanziamento agevolato concedibile è compreso tra il 30% ed il 50% degli investimenti ammissibili.

Il finanziamento agevolato fino a 10 anni non potrà essere inferiore al 20% degli investimenti; se non è superiore a 10 milioni di euro non dovrà essere assistito da garanzie.

Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile. Questi saranno determinati in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato.

La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e dell'eventuale partecipazione al capitale di Invitalia non potrà essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.

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