E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022, il decreto MEF datato 28 giugno 2022, in attuazione dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 160/2019, relativo al trattamento dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari.
L’archivio dei rapporti finanziari è una banca dati dell’Anagrafe tributaria che contiene al suo interno tutte le informazioni che gli operatori finanziari devono sistematicamente trasmettere al Fisco.
Si tratta di una banca dati di notevoli dimensioni, in cui sono contenuti i dati identificativi e contabili di tutti i soggetti titolari di rapporti di conto corrente o di deposito, istituita al fine di rendere più efficiente l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
L’obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare all’Anagrafe tributaria le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi dei contribuenti italiani, è stato introdotto dal Decreto Legge 201/2011.
La comunicazione dei dati al Fisco deve essere effettuata attraverso il SID (Sistema di interscambio dati).
In tale archivio devono essere registrati i dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che:
Obiettivo dell’archivio è quello di prevenire e contrastare l’evasione e l’elusione fiscale mediante l’individuazione di adeguati criteri di rischio utili ad indirizzare i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, e per favorire l’adempimento spontaneo.
Le informazioni che devono essere riportate nell’archivio dei rapporti finanziari sono:
Con il decreto ministeriale dello scorso 28 giugno, il MEF ha individuato, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:
Per il perseguimento delle finalità di prevenzione e contrasto all’evasione e all’elusone fiscale, sono trattati dati personali comuni, contenuti nelle banche dati, relativi all'identità anagrafica ed alla capacità economica, tra cui dati riguardanti le dichiarazioni fiscali, il patrimonio mobiliare e immobiliare, dati contabili e finanziari, dati dei pagamenti, dei versamenti e delle compensazioni, nonchè i dati di profilazione relativi agli eventuali indicatori di rischio desunti o derivati attribuiti ai soggetti; non sono oggetto di trattamento nei dataset i dati di cui all'art. 9 del regolamento.
Specifica, inoltre, il provvedimento che i dataset sono conservati fino al secondo anno successivo a quello in cui matura la decadenza della potestà impositiva e, comunque, fino alla definizione di eventuali giudizi. Nel corso dei due anni successivi a quello in cui matura la decadenza della potestà impositiva l’Agenzia e la Guardia di finanza adottano misure di garanzia adeguate ad escludere il trattamento dei dati contenuti nei dataset per finalità diverse dall’esercizio del diritto di accesso.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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