Approvati gli articoli sul tirocinio legale
Pubblicato il 17 novembre 2010
Nella seduta del 16 novembre, il Senato, continuando l'esame del testo di riforma della professione forense, ha provveduto ad approvare nuovi emendamenti all'articolo 39 relativo alle modalità di svolgimento del praticantato legale; in particolare, il tirocinante, per il primo anno di pratica, avrà diritto solo al rimborso delle spese sostenute per conto dello studio. Decorso il primo anno, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta per conto dello studio, rimborso che va commisurato all'effettivo apporto professionale e tenuto conto dell'utilizzo, da parte del praticante, dei servizi e delle strutture dello studio. In base ad altro emendamento, spetta al ministro della giustizia, anziché al Cnf, l'adozione di un regolamento sulle modalità di svolgimento del tirocinio.
Approvato, senza alcuna modifica, l'articolo 40 sui doveri e norme deontologiche dei praticanti. L'esame ha poi coinvolto gli articoli 41, 42 e 43 rispettivamente dedicati ai corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, all'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari e al certificato di compiuta pratica.