A seguito di istanza presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 11 del 21 marzo 2016, ha chiarito che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali.
Tale limite di orario è quello che il comma 1, art. 18, Legge n. 977/1967, pone ai “bambini”, ovvero a quei minori che non hanno ancora compiuto quindici anni di età o che sono ancora soggetti all’obbligo scolastico.
A tal proposito si rammenta che l’art. 1, comma 622, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), ha disposto l’innalzamento dell'obbligo di istruzione da 9 a 10 anni, con conseguente innalzamento dell’età minima per l’accesso al lavoro da 15 a 16 anni.
Evidenzia, inoltre, l'interpello n. 11/2016, che anche la Cassazione ha sostenuto che, nel caso in cui gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, sono applicabili i più rigorosi limiti di orario previsti dall’art. 18 della Legge n. 977/1967 e non, invece, quelli contemplati dalla normativa sull’apprendistato (cfr. Cass. Sez. III, n. 9516/2003).
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