L’art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, prevede che possano essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
Su richiesta dell’Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 19 del 20 maggio 2016 ha chiarito che la suddetta disposizione sull’apprendistato professionalizzante non trova applicazione nei confronti di soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione.
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