Di norma possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, c.d. di secondo livello, per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (articolo 44 del D.Lgs. n. 81/2015).
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche con giovani di 17 anni di età qualora siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, recante morme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
Fin qui le regole generali.
In deroga all’ordinario limite di età dei 29 anni, il legislatore (articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015) prevede la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari (di indennità di mobilità, ora abrogata):
Per gli over 29 titolari di un trattamento di disoccupazione o del trattamento straordinario di integrazione salariale nell’ambito di un accordo di transizione occupazionale il contratto di apprendistato professionalizzante è stipulabile solo se finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale dei lavoratori.
È possibile instaurare rapporti di apprendistato professionalizzante senza limiti di età con lavoratori che percepiscono:
Come ha chiarito l’INPS (circolare 14 novembre 2018, n. 108), le assunzioni in apprendistato professionalizzante senza limiti di età devono riferirsi a lavoratori già beneficiari di un trattamento di disoccupazione e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita Il contratto di apprendistato professionalizzante.
Il contratto, evidenzia l’INPS, è validamente stipulato solo a seguito dell’accoglimento della domanda del lavoratore ed a far data dalla decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore, risultando altrimenti mancante uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale.
Oltre ai limiti di età in precedenza citati (articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015), le deroghe rispetto alla ordinaria disciplina dell’apprendistato professionalizzante riguardano:
Più nel dettaglio, per il contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età:
1) per la conferma in servizio al termine del periodo formativo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 4, ma le disposizioni in materia di licenziamenti individuali;
2) in caso di prosecuzione del contratto di apprendistato non è prevista la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato.
All’apprendistato professionalizzante senza limiti di età si applica il regime di contribuzione ridotta previsto per l’apprendistato ordinario.
In particolare, si applica la riduzione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di 3 anni, elevabile a 5 per il settore artigiano edile e non.
L’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il periodo dell’apprendistato è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, l’aliquota è pari all’1,5% nel primo anno di contratto, al 3,0% nel secondo anno di contratto, al 10% negli anni successivi al secondo.
In aggiunta, si applica la contribuzione di finanziamento:
per un totale pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Inoltre, per tutta la durata del periodo di formazione, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è prevista nella misura pari al 5,84%.
ATTENZIONE: Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 tale aliquota è azzerata in caso di applicazione dell’esonero dei contributi IVS (ordinariamente applicato nella misura del 6% e del 7%).
Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore torna ad essere dovuta nella misura ordinaria.
Da ultimo si rircorda che, in caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali o presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà, la misura della contribuzione è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento.
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