Il 18 maggio 2016 è stato firmato l’Accordo interconfederale sull’apprendistato di cui agli artt. 43 e 45, D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. apprendistato duale) tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL.
Il D.Lgs. n. 81/2015 ha, infatti, tra le altre cose, disciplinato l’apprendistato:
ed ha previsto che alcuni aspetti della disciplina del contratto di apprendistato fossero affidati ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
Stante quanto sopra, con l’accordo del 18 maggio 2016 le parti hanno convenuto che il piano formativo individuale e il protocollo di formazione per l’apprendistato di primo livello, devono comprendere anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento ed hanno disciplinato il trattamento retributivo dell’apprendista del sistema duale.
L’apprendista va inquadrato in un livello coerente con il percorso formativo e per l’apprendistato di primo livello la retribuzione va stabilita in percentuale rispetto al livello di inquadramento.
Più nello specifico, le ore di lavoro prestate in azienda dovranno essere retribuite:
Per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca le parti hanno, invece, optato per il sottoinquadramento come segue:
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