L'apprendistato torna ad essere oggetto di attenzione da parte del legislatore e non solo.
L'obiettivo annunciato, da ultimo, dal Ministro del lavoro, Andrea Orlando, nella audizione svolta lo scorso 25 maggio presso le Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera sul nuovo Testo unificato in materia di tirocini curricolari, è potenziare lo strumento, alleggerendolo da legacci burocratici eccessivi e abbattendo i costi aziendali. Va in tal senso la riforma della disciplina del contratto di apprendistato, all'esame della Commissione Lavoro della Camera.
Dal Ministero del lavoro arriva ora un importante documento chiarificatore sull'apprendistato di primo livello.
Il vademecum, contenuto nella circolare n. 12 del 6 giugno 2022, fornisce chiarimenti interpretativi sulle disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015 con l'obiettivo di offrire “soluzioni interpretative univoche della normativa vigente” per l’applicazione uniforme del contratto di apprendistato di primo livello su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del ruolo istituzionale delle Regioni e delle Province autonome.
La circolare n. 12 del 6 giugno 2022 è il risultato di un lungo processo di confronto avviato, alla fine del 2019, nell’ambito del Tavolo interistituzionale dell’Organismo tecnico per la predisposizione del repertorio nazionale delle professioni nonché della collaborazione con altri enti istituzionali (tra cui Regioni, INPS, INAIL, INL, ANPAL e INAPP).
Le istruzioni tengono conto delle recenti Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea: la Raccomandazione del 15 marzo 2018 che definisce i 14 criteri fondamentali a cui gli Stati membri si devono attenere per sviluppare apprendistati efficaci e di qualità e la Raccomandazione del 24 novembre 2020 finalizzata a rafforzare la sinergia dei sistemi d’istruzione e formazione con il mercato del lavoro al fine di ridurre lo “skill mismatch” tra educazione e mondo del lavoro.
La circolare del Ministero del lavoro riporta i seguenti fac-simile degli allegati al D.M. 12 ottobre 2015 con suggerimenti di possibili integrazioni forniti alle parti firmatarie del protocollo formativo:
L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, denominato “apprendistato di primo livello”, è disciplinato dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015 e dal D.M. 12 ottobre 2015.
Il Ministero del Lavoro ricorda che l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Nello specifico, l’apprendistato di primo livello:
La stipula del contratto di lavoro deve essere preceduta dalla redazione di un Protocollo formativo che definisce compiti e responsabilità dell’ente formativo e dell’impresa relativamente alle modalità di esecuzione del Piano Formativo Individuale (PFI) dell’apprendista, parte integrante del contratto di lavoro.
Durante lo svolgimento e alla conclusione del periodo formativo deve essere compilato il Dossier individuale per la valutazione delle attività svolte e la verifica dell’efficacia del percorso formativo.
Il Ministero del Lavoro fa presente che il termine conclusivo del periodo formativo in apprendistato, anche ai fini dell’accertamento ispettivo, coincide con la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale sostenuto dall’apprendista.
È da questo termine che decorre la possibilità di:
- proseguire l'apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015);
- di prorogare il contratto di apprendistato di primo livello (art. 43, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015 e art. 4, comma 2, lett. a) - b) del D.M. 12 ottobre 2015);
- di trasformare l'apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (art. 43, comma 9, del d.lgs. n. 81/2015);
- di recedere dal contratto di apprendistato di primo livello (art. 42, co. 4, D. lgs 81/2015).
L’istituzione formativa è tenuta a comunicare al datore di lavoro, tramite PEC, l’esito dell’esame finale nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 3 giorni dalla pubblicazione degli esiti, in modo da consentire l’eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i 5 giorni previsti per la comunicazione obbligatoria. Tale obbligo dovrà essere riportato nel protocollo formativo.
Il Ministero del Lavoro chiarisce che per la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro è possibile assumere quale “data di fine del periodo formativo” il termine dell’anno scolastico/formativo definito a livello regionale.
Cruciale è il ruolo attribuito al tutor formativo e al tutor aziendale ai quali spetta indicare, nel piano formativo individuale, le attività e le competenze e i risultati di apprendimento integrativi agli standard formativi di riferimento.
Il tutor aziendale e formativo, rileva il Ministero del lavoro, predispone, inoltre, in itinere e a conclusione del percorso, un “Dossier individuale delle evidenze, funzionale ad un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli Enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell’apprendistato”.
Tale adempimento deve essere oggetto di integrazione del protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa.
Il contratto di apprendistato di primo livello può essere attivato:
I percorsi della IeFP devono essere approvati dall’Amministrazione regionale competente.
Il contratto di apprendistato di primo livello deve obbligatoriamente prevedere la coesistenza della dimensione formativa con quella lavorativa. Pertanto il monte ore contrattuale deve prevedere, oltre alle ore di formazione esterna e interna, le ore di prestazione lavorativa.
In caso di contratti di apprendistato di primo livello part-time, la riduzione dell’orario deve riguardare solo le ore di prestazione lavorativa.
La coesistenza della dimensione formativa e lavorativa attribuisce all'apprendista di primo livello il doppio status di studente/lavoratore.
Per lo svolgimento dell’attività lavorativa, l'apprendista ha diritto alla retribuzione e alla relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro.
All'apprendista sono poi riconosciute tutte le seguenti tutele:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (a carico del datore di lavoro per il periodo in cui lavora in impresa e dell’istituzione formativa per i periodi in cui svolge formazione esterna, in qualità di studente);
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego.
Per le ore di formazione:
In caso di malattia, maternità, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, l’apprendista giustifica la propria assenza:
- in qualità di studente, secondo le regole dell’istituzione formativa;
- in qualità di lavoratore, secondo le regole previste ex lege e dalla contrattazione collettiva di riferimento.
I familiari che svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine possono instaurare rapporti di lavoro subordinato con contratto di apprendistato di primo livello.
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