Arrivano le attese istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo concesso per le assunzioni effettuate nell'anno 2022 con contratto di apprendistato di primo livello ai datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a 9. L'INPS ha infatti emanato la circolare n. 70 del 15 giugno 2022, con la quale fornisce i chiarimenti per l'applicazione dell'incentivo prorogato dalla legge di Bilancio 2022.
La circolare non si discosta in buona sostanza dai chiarimenti forniti dall'Istituto con la circolare n. 87 del 18 giugno 2021 relativamente allo sgravio riconosciuto per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nell'anno 2020 e nell’anno 2021.
Riepiloghiamo le caratteristiche principali dell'incentivo contributivo e le istruzioni operative per la sua fruizione, annunciando una buona notizia: è in via di emanazione anche la circolare sui nuovi obblighi contributivi connessi al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale per gli apprendisti.
La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) prevede uno sgravio contributivo del 100% per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 e che stipulano, nel 2022, contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, denominato apprendistato di primo livello (articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), .
L'esonero ha ad oggetto la contribuzione a carico dei datori di lavoro, prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Resta invece fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Si ricorda che il beneficio in questione era stato disposto, per il 2020, dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e, per il 2021, dal decreto Ristori (articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176). Per la fruizione dell'incentivo nei predetti anni l'INPS ha emanato i chiarimenti operativi con la circolare n. 87 del 18 giugno 2021, richiamata, in via generale, dalla circolare n. 70 del 15 giugno 2022.
L'INPS evidenzia che lo sgravio contributivo riconosciuto dalla legge di Bilancio 2022 è applicabile se sussistono le seguenti condizioni:
Il requisito dimensionale, che deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello, va verificato secondo i criteri di computo dei lavoratori indicati dalla circolare n. 87 del 18 giugno 2021 e che qui per utilità si sintetizzano.
Ai fini del computo del limite dimensionale si devono considerare:
- i lavoratori subordinati di qualunque qualifica (lavoratori a domicilio, dirigenti, ecc.);
- i dipendenti part-time, che si computano secondo quanto previsto dall’articolo 9 del D.lgs n. 81/2015;
- i lavoratori a tempo determinato, da computare secondo le modalità previste dall’articolo 27 del D.lgs n. 81/2015;
- i lavoratori intermittenti, che si computano secondo le disposizioni dell’articolo 18 del D.lgs n. 81/2015.
Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (ad esempio, per servizio militare, gravidanza, ecc.), va escluso dal computo solamente se è computato il sostituto.
Sono invece esclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e i lavoratori somministrati, che si considerano in forza all’agenzia di somministrazione.
Il computo dei lavoratori intermittenti e di quelli a tempo determinato si effettua per le aziende di nuova costituzione, con attività inferiore al semestre o al biennio, in relazione al requisito dimensionale dei mesi di attività dalla data di costituzione alla data di assunzione dell’apprendista. Per il primo mese di attività si fa riferimento alla forza aziendale di detto mese.
N.B. Il beneficio contributivo spetta anche se, successivamente all’assunzione, il datore di lavoro supera il limite dimensionale dei 9 addetti.
Per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato di primo livello il datore di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a 9 può fruire:
Dal 37° mese del contratto di apprendistato, al datore di lavoro si applicano l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e gli altri incentivi prima citati, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 32 del D.lgs. n. 150/2015, per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (articolo 47, comma 7, del D.lgs. n. 81/2015).
L'INPS sottolinea che ai fini dell’applicazione dello sgravio contributivo in parola si deve tenere conto dei precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro.
Lo sgravio totale può essere riconosciuto al datore di lavoro che occupa sino a 9 addetti limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti dalla legge di Bilancio 2022.
L'INPS ricorda che, con la riforma degli ammortizzatori sociali (articolo 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 192, della legge n. 234/2021), anche gli apprendisti sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale relativamente ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui sono beneficiari gli apprendisti in forza dal 1° gennaio 2022.
L'Istituto annuncia l'emanazione di una prossima circolare sull'obbligo contributivo in argomento.
Il riconoscimento dello sgravio contributivo è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
In particolare, il datore di lavoro deve essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il datore di lavoro inadempiente è tenuto al versamento della contribuzione prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e del contributo integrativo nonché del ticket di licenziamento.
Lo sgravio contributivo è infine soggetto alle disposizioni in materia di aiuti de minimis.
Per la compilazione del flusso UniEmens l'INPS rinvia alle indicazioni della circolare n. 87/2021.
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