L'Ispettorato nazionale del lavoro chiarisce, con la pubblicazione sul proprio sito della circolare n. 2 del 7 aprile 2022, le modalità di erogazione della formazione di base e trasversale a distanza (FAD) nel contratto di apprendistato.
Come noto, l'apprendistato è un contratto di lavoro in cui l’elemento formativo è essenziale e caratterizzante; il datore di lavoro infatti, oltre a corrispondere la retribuzione per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione interna volta ad acquisire competenze adeguate alle mansioni per cui è stato assunto.
La formazione esterna invece, finalizzata ad acquisire competenze di base e trasversali più generali e riferite ai vari contesti lavorativi, è stata affidata alle Regioni dall’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 e dalle linee guida adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
A seguito di richieste pervenute da alcuni Ispettorati territoriali, l’Ispettorato nazionale si sofferma sulle ipotesi in cui la formazione è erogata da parte di organismi accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione, in modalità FAD asincrona.
In assenza di regolamentazione regionale, l’Ispettorato nazionale ritiene applicabile quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza, e ritiene quindi ammissibile ricorrere solo alla modalità di formazione e-learning.
Tale modalità di formazione infatti, caratterizzata da interattività tra discenti e docenti e/o e-tutor e/o altri discenti ed effettuata in modalità sincrona, assicura la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni e la partecipazione degli apprendisti.
La formazione deve dunque essere effettuata attraverso piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti tramite il rilascio di specifici output che traccino in maniera univoca la loro presenza e quella dei docenti.
Tali modalità, conclude l’Ispettorato nazionale, devono dunque essere rispettate anche se la formazione è erogata da organismi di formazione accreditati ed è finanziata dalle aziende.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".