I corrispettivi percepiti per il servizio di raccolta delle giocate e quelli incassati mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento senza vincita in denaro, installati in luoghi pubblici o in locali aperti al pubblico, sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
La precisazione giunge dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 9 del 21 gennaio 2020, resa ad un un gestore che opera in qualità di service per la raccolta del gioco lecito mediante le suddette apparecchiature.
L’istante, che per l’attività svolta percepisce sia compensi distinti a seconda della tipologia di apparecchio gestito (new slot e videolottery) sia introiti dalla gestione di apparecchi e congegni di divertimento e intrattenimento senza vincita in denaro (giochi per bambini, freccette, flipper, biliardini ecc..), che vengono annotati nel registro dei corrispettivi, chiede se sia tenuto o meno alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 127/2015.
L’Agenzia ricorda che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto IVA memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Fanno eccezione le operazioni che sono esonerate in base al decreto ministeriale del 10 maggio 2019.
Nella risposta n. 9/2020 si osserva come le somme percepite tramite le new slot e videolottery rappresentino il compenso per il servizio di raccolta delle giocate, che è esente da IVA, quindi non sono riconducibili tra i corrispettivi i cui dati vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente, potendo essere semplicemente annotate nel registro dei corrispettivi.
Analogamente, anche i corrispettivi incassati attraverso apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, in quanto rientrano tra le operazioni che sono "non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi". Tuttavia, per tali operazioni resta fermo l’obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del Decreto IVA (Dpr n. 633/72).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".