Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 14775 del 26 luglio 2016, ha invitato il proprio personale ispettivo a verificare il rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative anche in relazione al personale impiegato nell'ambito di appalti pubblici.
In caso di mancato rispetto dei suddetti contratti, le imprese non potranno fruire dei benefici normativi e contributivi e la contribuzione obbligatoria dovrà essere calcolata applicando, qualora superiore, l’importo delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della “categoria" in cui opera l’impresa (D.L. n. 338/1989).
Inoltre, sottolinea il Ministero del Lavoro, il nuovo Codice degli appalti pubblici ha stabilito l'applicazione del c.d. “contratto leader" in relazione al settore e alla zona in cui si eseguono le prestazioni.
Nell'ambito degli appalti che coinvolgono cooperative esiste, per di più, una specifica disposizione secondo cui "fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria" (D.L. n. 248/2007).
Conclude la nota ministeriale evidenziando che le disposizioni di cui al D.L. n. 338/1989 e n. 248/2007 assumono rilevanza anche ai fini della responsabilità solidale prevista dall'art. 105 del nuovo Codice degli appalti pubblici - oltre che, in termini generali, dall'art. 1676 c.c. - con riferimento agli obblighi contributivi e retributivi non correttamente assolti da parte dell'appaltatore o del subappaltatore.
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