Appalti PNRR con deroghe alle assunzioni di giovani e donne

Pubblicato il 19 giugno 2023

Con comunicato stampa del 9 giugno 2022, l’ANAC, l’Autorità nazionale Anticorruzione, ha reso noto che il 70% degli appalti finanziati con i fondi PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e del PNC (Piano nazionale complementare) è avviato in deroga alla clausola sulle assunzioni di giovani e donne.

Il rispetto delle quote per l’occupazione di giovani e donne cresce, anche se in maniera contenuta, man mano che cresce l’importo dell’appalto.

Partiamo dai dati pubblicati da ANAC.

Appalti PNRR e dati ANAC

Nel comunicato stampa dello scorso 9 giugno 2023 ANAC rileva che:

Per gli appalti sopra i 40mila euro le deroghe al rispetto delle quote per l’occupazione di giovani e donne diminuiscono, attestandosi al 60% (tra deroghe totali e deroghe parziali), percentuale che scende al 44% per gli appalti sopra i 150mila euro (dei 12.638 contratti di importo superiore ai 150mila euro il 31,63% prevede una deroga totale, il 12,58% una deroga parziale mentre il 55,5% rispetta la clausola).

Infine, tra i 4.328 appalti superiori al milione di euro il 59,4% rispetta la quota del 30% di occupazione di giovani e donne, il 23,31% prevede la deroga totale, il 17,14% la deroga parziale.

Con riguardo alla motivazione fornita:

Inclusione lavorativa negli appalti PNRR e PNC

L’articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 reca norme per la pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC.

In particolare, il comma 4 dispone che le stazioni appaltanti prevedano, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, clausole per l'inserimento di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani under 36 e di donne come requisiti di partecipazione (necessari) e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta.

Fatte salve le specifiche deroghe consentite dal successivo comma 7, il legislatore stabilisce, come requisito necessario di partecipazione, l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi assuntivi di persone disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) nonché l’essersi impegnato ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% di assunzioni destinate all’incremento dell'occupazione giovanile e all'occupazione femminile.

Tale obbligo riguarda le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Il comma 5, alla lettera c), riconosce, tra le ulteriori misure premiali, la possibilità di prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che si impegni ad assumere persone disabili, giovani, con età inferiore a 36 anni e donne, oltre alla soglia minima percentuale del 30% prevista come requisito di partecipazione.

Infine, il comma 7 consente alle stazioni appaltanti di escludere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti l'inserimento dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 (vale a dire l'inserimento di clausole necessarie e/o di premialità e all'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota non inferiore al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali e da destinare sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile) o di stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Criteri applicativi

Il quadro regolatorio prima illustrato si completa con le indicazioni contenute nelle linee guida di cui al DPCM 7 dicembre 2021.

Per saperne di più, leggi anche Assunzione di donne, giovani e disabili per gli appalti PNRR


Con riferimento all’articolo 47, commi 4 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 le linee guida chiariscono che il target di incremento dell'occupazione giovanile è da ritenersi autonomo rispetto a quello dell'occupazione femminile.

L'obbligo assunzionale è infatti finalizzato a garantire un incremento sia dei lavoratori giovani sia delle lavoratrici e pertanto la quota del 30% va assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie di assunzione.

Qualche esempio di calcolo della quota minima del 30% di assunzioni di giovani e donne
In linea di massima, va esclusa l’azienda che si impegna all'incremento del 30% di cui il 20% di giovani e il 10 di donne;
Va invece ammessa l'azienda che garantisce l'impegno con assunzioni che, sebbene nominalmente non superano la percentuale del 30%, garantiscono tuttavia il target con un numero inferiore di unità in tutto o in parte caratterizzate dal doppio requisito di genere ed età (30%) di donne con meno di 36 anni oppure 20% di donne con meno 36 anni, 10% di donne di almeno 36 anni e 10% di uomini con meno di 36 anni.

Le assunzioni devono perfezionarsi con contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Deroghe e obbligo motivazionale

Le deroghe possono essere attivate solo in presenza dei presupposti stabiliti dal comma 7 dell'articolo 47, esistenza di cui le stazioni appaltanti sono tenute a dare una adeguata e specifica motivazione laddove intendano avvalersi di una delle deroghe.

Con riferimento alle deroghe le linee guida evidenziano la portata particolarmente stringente dell’onere motivazionale che le stazioni appaltanti sono tenute ad esternare, con atto espresso del responsabile della stazione appaltante.

Qualche esempio di deroga ammissibile e non ammissibile secondo le linee guida di cui al DPCM 7 dicembre 2021
È ammissibile la deroga negli affidamenti diretti per importi di modico valore o di procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiore a 3 lavoratori, all'assunzione di personale con abilitazioni tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo, a procedure per somma urgenza o protezione civile o, comunque, altrimenti giustificate da specifiche ragioni di urgenza
Al contrario, fatte salve specifiche valutazioni, è difficilmente motivabile l'applicazione di deroghe negli appalti di servizi relativi a contratti ad alta intensità di manodopera (che presentino un costo della manodopera pari ad almeno il 50 per cento dell'importo totale del contratto). Diversamente in presenza "clausole sociali" di riassorbimento occupazionale (ad esempio nel cambio di appalti di servizi), la deroga è motivabile al fine di garantire stabilità occupazionale agli addetti che escono da una precedente fornitura.

 La motivazione deve riportare una specificazione e dimostrazione delle ragioni per cui l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati dalla stazione appaltante rendano impossibile l'applicazione delle misure di cui al comma 4 o la rendano contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

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