L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha risposto a una richiesta di parere inoltrata da un Comune siciliano, avente ad oggetto i requisiti di ordine generale per l’affidamento di appalti pubblici, l’illecito professionale grave e le cause di esclusione dalle gare, alla luce di quanto disposto dal nuovo Codice dei contratti pubblici.
Con delibera n. 397 del 6 settembre 2023 - di cui si informa in un comunicato pubblicato sul sito dell'Autority il 13 settembre 2023 - l'ANAC ha puntualizzato che l’iscrizione nel registro degli indagati non è più causa di esclusione dalle gare d’appalto.
Essa, infatti, ai sensi di quanto stabilito dal nuovo Codice, operante dal 1° luglio 2023, non può, di per sé, comportare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.
Nella delibera, quindi, vengono individuate le differenze tra la disciplina di cui al Codice appalti del 2016 e quella introdotta dal nuovo Codice con riferimento al tema dell'illecito professionale grave.
Tra le novità maggiormente rilevanti, per come introdotte dal D. Lgs. n. 93/2023, viene segnalata la tipizzazione:
Il tutto con conseguente superamento della precedente impostazione, che consentiva di valutare le condotte penalmente rilevanti idonee ad incidere sulla affidabilità e sull’integrità della impresa concorrente.
La conclusione resa dall'Anticorruzione è che - come detto - nell’ambito della tipizzazione introdotta perde rilevanza la mera iscrizione nel registro degli indagati.
La novità - viene precisato - è probabilmente dovuta a esigenze di coordinamento del Codice appalti con la riforma che ha introdotto, nel Codice di procedura penale, la nuova disposizione dell’art. 335-bis, ai sensi della quale: "La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito".
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