L’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato ai lavoratori impiegati nell’appalto costituisce elemento essenziale dell’offerta economica. La sua omissione comporta l’esclusione automatica dalla procedura.
Lo ha puntualizzato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2605 del 28 marzo 2025, nel ribadire un principio applicabile alle procedure ad evidenza pubblica.
La controversia esaminata dal Collegio amministrativo, riguardava una gara pubblica per la realizzazione di una rete smart per la gestione delle infrastrutture idriche, finanziata con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Uno dei concorrenti, un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), era stato escluso per mancanza dell’indicazione del CCNL nella documentazione allegata all’offerta economica, nonché per l’omessa dichiarazione di impegno all’esecuzione dell’appalto secondo le condizioni fissate dalla stazione appaltante.
La difesa dell’operatore escluso
Il RTI aveva impugnato l’esclusione sostenendo:
La decisione di primo grado
Il TAR Umbria aveva confermato l’esclusione del concorrente dalla gara, ritenendo che l’omessa indicazione del CCNL nell’offerta economica costituisse una carenza essenziale e non sanabile, in quanto imposta sia dalla normativa vigente sia dalla lex specialis.
Il Consiglio ha aderito alle conclusioni del Tribunale amministrativo regionale, rigettato integralmente l’appello del RTI.
Nella propria disamina, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’indicazione del CCNL da applicare rappresenta un elemento strutturale dell’offerta economica, in quanto incide direttamente sul calcolo dei costi del lavoro.
Tale dichiarazione è considerata obbligatoria in forza del combinato disposto degli articoli 11, 41, 57 e 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023, i quali mirano a garantire un allineamento tra le condizioni economiche dell’appalto e la tutela dei diritti dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 11 richiamato, in particolare, al personale impiegato negli appalti pubblici dev’essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.
Gli operatori economici, in tale contesto, possono anche indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato.
In tal caso, tuttavia, prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante deve acquisire una dichiarazione di impegno ad applicare il contratto richiesto oppure una dichiarazione che attesti l’equivalenza delle tutele offerte, che sarà poi soggetta a verifica.
Il Collegio amministrativo ha inoltre ribadito che l’incompletezza dell’offerta economica, come nel caso dell’omessa indicazione del CCNL, non può essere sanata mediante soccorso istruttorio, ai sensi dell’articolo 101 dello stesso decreto.
Tale principio, del resto, è stato già espresso in precedenti pronunce (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 5347/2022), secondo cui:
Infine, il CdS ha precisato che la semplice accettazione delle condizioni generali di gara non può essere ritenuta sufficiente a colmare tale omissione, trattandosi di un adempimento autonomo e sostanziale richiesto dalla normativa.
La sentenza, in conclusione, conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso in tema di formalismo nelle procedure ad evidenza pubblica: l’indicazione del CCNL è parte integrante dell’offerta e deve essere presente in modo chiaro e inequivoco, pena l’esclusione.
Si tratta di una precisazione che rafforza la necessità di scrupolosa conformità alla normativa e alla lex specialis, tanto nella forma quanto nella sostanza, a tutela della trasparenza, della par condicio e dei diritti dei lavoratori.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".