È stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024 la legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione del quarto decreto PNRR.
Nuove garanzie e tutele, economiche e normative arrivano dalla conversione in legge del decreto, licenziato dalla Camera dei deputati il 18 aprile 2024 e definitivamente dal Senato il 23 aprile 2024.
La legge di conversione n. 56 del 2024, in vigore dal 1° maggio 2024, novella l’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, introducendo nuove norme valide per tutta la filiera degli appalti privati.
Vediamo di cosa si tratta, partendo dalle norme in vigore dal 2 marzo 2024.
Il decreto-legge n. 19 del 2024, in particolare l’articolo 29, comma 2, lettera a), dispone che al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e dell’eventuale subappalto debba essere corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.
Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, tale disposizione presenta molti limiti e presta il fianco a numerose criticità applicative.
Più nel dettaglio, la disposizione in parola, in vigore dal 2 marzo 2024, nel definire i criteri per l’individuazione del CCNL da applicare alla filiera:
La legge di conversione n. 56 del 2024 del quarto decreto PNRR, in vigore dal 1° maggio 2024, pone rimedio alle accennate criticità prevedendo che al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetti:
Articolo 29, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comma 1 bis: testi a confronto
Dal 2 marzo 2024 al 30 aprile 2024 |
Dal 1° maggio 2024 |
Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto |
Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto |
Se sembra scongiurato il rischio del ricorso a contratti pirata, resta il problema di pesare e valutare l’equivalenza dei complessivi trattamenti riconosciuti al personale impiegato nell'appalto.
Al riguardo si richiamano le indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nella circolare n. 2 del 28 luglio 2020, in particolare, in merito agli istituti sui quali effettuare una verifica di equivalenza dei “trattamenti normativi”.
E vale la pena qui ricordare anche quanto chiarito dall’ANAC, con riferimento agli appalti pubblici, nella relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023.
L’Autorità, richiamando le indicazioni fornite dall’INL (id est la citata circolare n. 2 del 28 luglio 2020), ai fini della dichiarazione di equivalenza da presentare dall’aggiudicatario prima dell’aggiudicazione, ha consigliato di operare nel seguente modo:
Step 1 - Effettuare dapprima la valutazione dell’equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste.
Step 2 – Una volta verificata l’equivalenza economica, passare alla valutazione di equivalenza delle tutele normative prendendo a riferimento i parametri relativi a:
L’ elenco degli istituti sui quali effettuare la verifica di equivalenza dei trattamenti normativi è stato integrato dall’ANAC rispetto alla “prima sintetica elencazione" di 9 istituti e "suscettibile di successive integrazioni”, prevista dall’INL.
Considerando la maggiore ampiezza del nuovo elenco, la stessa Autorità ha dichiarato di ritenenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti marginali limitati a soli due parametri, laddove l’INL riteneva ammissibile lo scostamento limitato ad un solo parametro.
Al riguardo, non ci resta però che attendere nuove e più aggiornate indicazioni.
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