Ape sociale e lavoratori precoci, ecco i chiarimenti Inps

Pubblicato il 27 novembre 2023

Nuove indicazioni fornite dall’Inps circa la possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 104/2020, e all’accordo di cui all’articolo 1, comma 311, della legge n, 178/2020, di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di Ape sociale.

L’Istituto ha infatti pubblicato il messaggio n. 4192 del 24 novembre 2023 in merito alle causali di cessazione del rapporto di lavoro previste dall’articolo 1, comma 199, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Vediamo di che si tratta.

Ape sociale e lavoratori precoci: cause di cessazione del rapporto di lavoro

L’articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232/2016 in materia di Ape sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci prevede, tra le ipotesi tassative di cessazione del rapporto di lavoro per coloro che accedono ai benefici in qualità di disoccupati, la risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1966.

Nell’emergenza Covid, l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020 ha sospeso le procedure in corso prevedendo che le sospensioni e le preclusioni non si applicano nel caso di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Anche in favore dei lavoratori aderenti all’accordo è quindi stato previsto il riconoscimento del trattamento di disoccupazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Tale previsione è contenuta altresì nell’articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020, che disciplina le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 309 e 310 del medesimo articolo 1, che sono state valide fino al 31 marzo 2021.

Sulla base di un’interpretazione sistematica delle norme sopra richiamate, con il messaggio n. 4192/2023 Inps chiarisce che la cessazione del rapporto di lavoro a seguito dell’adesione a tali accordi costituisce una delle modalità di cessazione utili per accedere all’Ape sociale o alla pensione per i lavoratori precoci.

NOTA BENE: Le richieste in sospeso e quelle respinte saranno riesaminate dall’Istituto se non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Lavoratori precoci che si trovano in stato di disoccupazione

A conferma di quanto riportato al paragrafo 9 della circolare n. 62 del 25 maggio 2022 in materia di APE sociale (per la trattazione della quale si rinvia all’articolo “APE sociale: domande entro il 15 luglio. Come fare”), l’Istituto ribadisce che le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali previste per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Con riferimento all’accertamento dello stato di disoccupazione richiesto ai fini del riconoscimento della pensione anticipata precoci, l’Inps conferma infine che trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e di cui all’articolo 4 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, al quale è seguita la circolare ANPAL n. 1 del 2019.

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