Arrivano dall’Inps, con la circolare n. 62 del 25 maggio 2022, chiarimenti riguardo il posticipo del termine di scadenza della sperimentazione e le modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale introdotte dall’articolo 1, commi da 91 a 93, della legge n. 234/2021, applicabili fino al prossimo 31 dicembre.
Dato lo spostamento del periodo di sperimentazione dell’APE, i soggetti in possesso del provvedimento di certificazione e quelli decaduti dal beneficio (per superamento dei limiti reddituali annuali o per altri motivi) possono presentare domanda di accesso all’APE sociale anche dopo il 31 dicembre 2022.
Dallo scorso 1° gennaio è stato eliminato il requisito del decorso del trimestre in stato di disoccupazione per le seguenti categorie di soggetti:
Anche per gli operai agricoli, quindi, non è più necessario computare il trimestre dal licenziamento o dalle dimissioni per giusta causa, se gli stessi si siano verificati nell’anno in cui è proposta la domanda di APE sociale o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda stessa; ne deriva che, per l’indennità di disoccupazione agricola relativa a periodi antecedenti la decorrenza dell’APE sociale, sono indennizzabili anche i tre mesi antecedenti la decorrenza del beneficio.
Sempre dal 1° gennaio 2022, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale per la categoria dei lavoratori addetti ad attività gravose soltanto i seguenti lavoratori dipendenti, a condizione che abbiano svolto attività lavorativa per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni:
I modelli per l’accesso all’APE sociale sono disponibili sul portale Inps sotto la voce “Ape Sociale-Anticipo pensionistico”.
I soggetti interessati possono presentare domanda entro il 15 luglio 2022 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2022.
Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza saranno prese in considerazione esclusivamente in presenza delle necessarie risorse finanziarie.
I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare l’esito dell’istruttoria delle domande sono:
L’Istituto ribadisce che l’APE sociale è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti, con quelli di sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria e con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Riguardo il reddito di cittadinanza, invece, non sussiste alcuna forma di incompatibilità o incumulabilità, mentre il reddito di emergenza e l’ISCRO non possono essere riconosciuti al titolare di APE sociale.
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