Con circolare n. 180 del 7 dicembre 2017, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa prevista dalla Legge Fornero che ha previsto, in via eccezionale, che i dipendenti del settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, al compimento di 64 anni di età possono conseguire:
In pratica, a seguito di interpretazione da parte del Ministero del Lavoro, viene adesso ammesso che, ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto dall’articolo 24, comma 15-bis, D.L. n. 201/2011, maturato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, sono utili anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa.
La circolare specifica che, comunque, la valorizzazione di detti periodi è possibile solo allorquando questi ultimi determinino il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto dal citato comma 15-bis, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato.
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