Antiriciclaggio, si allunga la white list dei Paesi extraUe

Pubblicato il 13 maggio 2015 Aggiornato l’elenco predisposto dal ministero dell’Economia con decreto del 1° febbraio 2013, relativo alla lista dei paesi extracomunitari da considerare equivalenti ai fini della normativa antiriciclaggio e, dunque, rispettosi dei principi imposti dalla Direttiva 2005/60/Ce.

L'allungamento della lista è avvenuto ad opera del nuovo decreto Mef del 10 aprile 2015, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 108 del 12 maggio.

La nuova lista dei paesi facenti parte della cosiddetta white list antiriciclaggio, che impone obblighi equivalenti, è operativa dal giorno 13 e ricomprende in essa Stati extracomunitari come: Australia; Brasile; Canada; Hong Kong; India; Giappone; Repubblica di Corea, Messico; Singapore; Stati Uniti d’America; Repubblica del Sudafrica; Svizzera; Repubblica di San Marino (art. 1 DM).

Per effetto del nuovo provvedimento la lista dei paesi adeguati si allunga di molto rispetto a quella stilata nel 2013, pertanto ora tutti gli Stati elencati – dal momento che impongono obblighi equivalenti alla normativa comunitaria in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – possono beneficiare delle semplificazioni internazionali sulla adeguata verifica dei clienti.

Ciò vuol dire che, dal giorno successivo alla pubblicazione del nuovo decreto ministeriale, i rapporti tra gli enti finanziari stabiliti nei Paesi della lista saranno assoggettati a regole meno complesse per quanto riguarda l'adeguata verifica dei loro clienti. I rapporti tra i soggetti sottoposti agli obblighi di identificazione e registrazione diverranno così più semplici.
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